(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 19 del 31 dicembre 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita', definizioni e condizioni 1. La regione promuove il riutilizzo per l'uso residenziale, turistico-ricettivo, produttivo, commerciale, rurale e per servizi, di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonche' di immobili, anche diruti, che alla data di entrata in vigore dalla presente legge risultino non utilizzati da almeno cinque anni, con l'obiettivo di incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente e ridurre il consumo di suolo, incentivare l'inserimento di funzioni per lo sviluppo economico dei territori montani, di retro-costa e urbani interni, nonche' favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera. 2. Ai fini della presente legge si intende per: a) «locali accessori», quelli la cui superficie rientra nella definizione di cui al punto 15 del «Quadro delle definizioni uniformi e specificazioni tecniche per la relativa applicazione» di cui al Regolamento edilizio tipo regionale approvato con deliberazione della giunta regionale 14 aprile 2017, n. 316; b) «pertinenze di un fabbricato», quelle indicate all'art. 17, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia) e successive modificazioni ed integazioni; c) «piano seminterrato», quello definito al punto 21 del «Quadro delle definizioni uniformi e specificazioni tecniche per la relativa applicazione» di cui al Regolamento edilizio tipo regionale approvato con deliberazione della giunta regionale 316/2017; d) «immobile non utilizzato», quello costituito da superficie e volume totale, come definiti rispettivamente ai punti 12 e 19 del «Quadro delle definizioni uniformi e specificazioni tecniche per la relativa applicazione» di cui al Regolamento edilizio tipo regionale approvato con deliberazione della giunta regionale 316/2017, che risulti privo di attivita' e funzioni insediate da almeno cinque anni rispetto alla data di entrata in vigore della presente legge, condizione da attestare da parte del proprietario mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni; e) «fabbricato diruto», quello di cui parti, anche significative e strutturali, siano andate distrutte nel tempo, ma di cui sia possibile documentarne l'originario inviluppo planivolumetrico complessivo e la originaria configurazione tipologica; f) «edificio rurale di valore testimoniale», quello definito all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attivita' edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e successive modificazioni ed integrazioni e individuato come tale dai comuni nei propri piani urbanistici; g) «territori montani, di retro-costa e urbani interni», quelli indicati all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2 (determinazione nei P.U.C. delle dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densita' edilizia, di altezza degli edifici, di distanze tra le costruzioni e dalle strade, in attuazione dell'art. 34, commi 3, 4 e 6 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il riutilizzo per gli usi di cui al comma 1 dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, e' consentito a condizione che gli stessi siano stati legittimamente rea-lizzati o regolarmente legittimati alla data di entrata in vigore della presente legge e siano collocati o relativi a edifici compresi in aree servite dalle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni. 4. Il riutilizzo per gli usi di cui al comma 1 di immobili non utilizzati, anche diruti, con esclusione di edifici rurali di valore testimoniale, e' consentito a condizione che gli stessi siano stati legittima-mente realizzati o regolarmente legittimati alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dotati o vengano allacciati alla rete delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 3 della legge regionale n. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli immobili non utilizzati, anche diritti, presenti nel territorio agricolo e boschivo dei comuni montani, di retro-costa e urbani interni, il riuti-lizzo per le funzioni di cui al comma 1 e' consentito in presenza di idonee condizioni di accessibilita' o delle relative previsioni nei vigenti piani urbanistici e con l'obbligo di dotarsi, ove mancanti, di idonei impianti individuali per la depurazione delle acque. 5. Il riutilizzo dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonche' il riutilizzo di fabbricati non utilizzati, e' consentito a condizione dell'osservanza della disciplina dei vigenti piani di bacino e dei piani dei parchi. 6. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salva-guardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e successive modificazioni e integrazioni.