(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
           Liguria - Parte I - n. 19 del 31 dicembre 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                 Finalita', definizioni e condizioni 
 
  1. La  regione  promuove  il  riutilizzo  per  l'uso  residenziale,
turistico-ricettivo, produttivo, commerciale, rurale e  per  servizi,
di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati
in piani seminterrati, nonche' di immobili, anche  diruti,  che  alla
data  di  entrata  in  vigore  dalla  presente  legge  risultino  non
utilizzati da almeno cinque anni, con l'obiettivo di  incentivare  il
riuso del patrimonio edilizio  esistente  e  ridurre  il  consumo  di
suolo,  incentivare  l'inserimento  di  funzioni  per   lo   sviluppo
economico dei territori montani, di  retro-costa  e  urbani  interni,
nonche'  favorire  l'installazione   di   impianti   tecnologici   di
contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera. 
  2. Ai fini della presente legge si intende per: 
    a) «locali accessori», quelli la  cui  superficie  rientra  nella
definizione di cui al punto 15 del «Quadro delle definizioni uniformi
e specificazioni tecniche per la relativa  applicazione»  di  cui  al
Regolamento edilizio tipo regionale approvato con deliberazione della
giunta regionale 14 aprile 2017, n. 316; 
    b) «pertinenze di un fabbricato», quelle  indicate  all'art.  17,
commi 1,  2  e  3,  della  legge  regionale  6  giugno  2008,  n.  16
(Disciplina dell'attivita' edilizia) e  successive  modificazioni  ed
integazioni; 
    c) «piano seminterrato», quello definito al punto 21 del  «Quadro
delle definizioni uniformi e specificazioni tecniche per la  relativa
applicazione» di cui al Regolamento edilizio tipo regionale approvato
con deliberazione della giunta regionale 316/2017; 
    d) «immobile non utilizzato», quello costituito da  superficie  e
volume totale, come definiti rispettivamente ai punti  12  e  19  del
«Quadro delle definizioni uniformi e specificazioni tecniche  per  la
relativa applicazione» di cui al Regolamento edilizio tipo  regionale
approvato con deliberazione  della  giunta  regionale  316/2017,  che
risulti privo di attivita' e funzioni insediate da almeno cinque anni
rispetto alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
condizione  da  attestare  da   parte   del   proprietario   mediante
dichiarazione sostitutiva ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione   amministrativa)   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    e) «fabbricato diruto», quello di cui parti, anche  significative
e strutturali, siano andate  distrutte  nel  tempo,  ma  di  cui  sia
possibile  documentarne   l'originario   inviluppo   planivolumetrico
complessivo e la originaria configurazione tipologica; 
    f) «edificio rurale  di  valore  testimoniale»,  quello  definito
all'art. 2, comma 1, lettera a), della  legge  regionale  3  novembre
2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attivita' edilizia e
per  la  riqualificazione  del  patrimonio  urbanistico-edilizio)   e
successive modificazioni ed integrazioni e individuato come tale  dai
comuni nei propri piani urbanistici; 
    g) «territori montani, di retro-costa e urbani  interni»,  quelli
indicati all'art. 3, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  regolamento
regionale 25 luglio 2017,  n.  2  (determinazione  nei  P.U.C.  delle
dotazioni territoriali e funzionali degli  insediamenti  e  parametri
per la fissazione dei limiti di densita' edilizia, di  altezza  degli
edifici, di distanze tra le costruzioni e dalle strade, in attuazione
dell'art. 34, commi 3, 4 e 6 della legge regionale 4 settembre  1997,
n. 36 (Legge urbanistica  regionale)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  3. Il riutilizzo per gli usi di cui al comma 1 dei locali accessori
e  di  pertinenze  di  un  fabbricato,  anche  collocati   in   piani
seminterrati, e' consentito a condizione che gli stessi  siano  stati
legittimamente rea-lizzati o regolarmente legittimati  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge e siano collocati o relativi a
edifici compresi  in  aree  servite  dalle  opere  di  urbanizzazione
primaria di cui all'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25
(Disposizioni  in  materia  di  determinazione  del   contributo   di
concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni. 
  4. Il riutilizzo per gli usi di cui al  comma  1  di  immobili  non
utilizzati, anche diruti, con esclusione di edifici rurali di  valore
testimoniale, e' consentito a condizione che gli stessi  siano  stati
legittima-mente realizzati o regolarmente legittimati  alla  data  di
entrata in vigore  della  presente  legge,  siano  dotati  o  vengano
allacciati alla rete delle opere di urbanizzazione  primaria  di  cui
all'art.  3  della  legge   regionale   n.   25/1995   e   successive
modificazioni e integrazioni. Per gli immobili non utilizzati,  anche
diritti, presenti nel  territorio  agricolo  e  boschivo  dei  comuni
montani, di retro-costa e  urbani  interni,  il  riuti-lizzo  per  le
funzioni di cui al comma  1  e'  consentito  in  presenza  di  idonee
condizioni di accessibilita' o delle relative previsioni nei  vigenti
piani urbanistici e con l'obbligo di dotarsi, ove mancanti, di idonei
impianti individuali per la depurazione delle acque. 
  5. Il riutilizzo  dei  locali  accessori  e  di  pertinenze  di  un
fabbricato,  anche  collocati  in  piani  seminterrati,  nonche'   il
riutilizzo di fabbricati non utilizzati, e' consentito  a  condizione
dell'osservanza della disciplina dei vigenti piani di  bacino  e  dei
piani dei parchi. 
  6. Restano ferme le disposizioni di  cui  alla  legge  regionale  7
febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salva-guardia e la  valorizzazione
degli  alberghi  e  disposizioni  relative  alla  disciplina  e  alla
programmazione  dell'offerta  turistico-ricettiva   negli   strumenti
urbanistici comunali) e successive modificazioni e integrazioni.